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DIRIGENTI

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MODIFICATI  I  PARAMETRI  PER LA DIRIGENZA DELLE SCUOLE

Una norma del disegno di legge sulla stabilità modifica le disposizioni approvate dal Parlamento solo tre mesi fa. In queste scuole  non  ci  sarà  neppure  un  dsga  titolare .
Rispetto alle proteste delle regioni sul fatto che la legge 111 mette in discussione le loro prerogative in materia di organizzazione della rete scolastica e la minaccia di non applicare i limiti stabiliti dal 4° comma dell'articolo 19 il Governo ha risposto col disegno di legge sulla stabilità modificando la legge 111 che prevede per la dirigenza delle scuole con meno di 500 alunni la figura del reggente e non del titolare (il tetto è abbassato a 300 per le scuole collocate in comunità montane o in piccole isole);
la legge di stabilità porta, infatti, questi limiti rispettivamente a 600 e 400 unità. In tal modo la platea delle istituzioni scolastiche che potrebbero rimanere senza dirigente t i t o l a r e a u m e n t a d i u n b u o n 1 0 - 1 5 % .
Ma non basta: un altro comma dello stesso disegno di legge prevede anche che tali scuole non potranno avere neppure un dsga titolare.
Perché vengono istituiti i cosiddetti “dsga a scavalco”, in analogia ai segretari comunali che svolgono tale funzione in due o più Comuni quando questi sono di modeste dimensioni.
Come accennato, questo ulteriore giro di vite da parte del governo pare sia dovuto al fatto che molte regioni, rivendicando l'autonomia che la legge riconosce loro nella definizione della rete scolastica contestano l'insufficienza dei parametri previsti dalla L.111. per soddisfare le esigenze dei propri territori. Si ripropone così lo scontro tra amministrazione e regioni che da qualche anno viviamo al momento della definizione degli organici quando gli enti territoriali definiscono la distribuzione del servizi.

 
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